Iperammortamento 2026

Come Funziona la Maxideduzione per Beni Strumentali 4.0 e Fonti Rinnovabili

Dal 1° gennaio 2026, le imprese italiane che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati possono accedere a un nuovo strumento di agevolazione fiscale: l'iperammortamento. Introdotto dai commi 427-436 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), questo meccanismo sostituisce definitivamente i crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 con un approccio radicalmente diverso: non un credito da compensare in F24, ma una maggiorazione extracontabile del costo fiscale del bene che amplifica le quote di ammortamento deducibili per tutta la vita utile dell'investimento.

L'aliquota massima di maggiorazione è del 180%. Su un macchinario 4.0 del costo di un milione di euro, il valore fiscalmente rilevante ai fini dell'ammortamento diventa 2,8 milioni di euro, con un risparmio fiscale complessivo che dipende dall'aliquota IRES o IRPEF applicabile all'impresa.

Gli investimenti ammissibili devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

AD LAB Consulting affianca le imprese nella verifica tecnica dei beni, nella corretta gestione delle comunicazioni obbligatorie e nell'integrazione dell'iperammortamento con gli altri strumenti di finanza agevolata disponibili.

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La differenza rispetto a Transizione 4.0 e 5.0: perché il meccanismo è cambiato

Per capire il valore pratico dell'iperammortamento 2026, è necessario chiarire subito in cosa si differenzia dai suoi predecessori, perché la distinzione ha conseguenze operative concrete.

I crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 erano crediti fiscali diretti: l'impresa maturava un credito che compensava le imposte dovute attraverso il modello F24, in quote annuali nell'arco di tre anni. Il beneficio era immediato e certo nell'importo, ma il suo utilizzo dipendeva dalla capienza fiscale dell'impresa e dai tempi di compensazione.

L'iperammortamento funziona diversamente. Non genera un credito da compensare, ma aumenta il valore fiscalmente riconosciuto del bene: il costo di acquisizione viene maggiorato di una percentuale stabilita dalla normativa, e questa maggiorazione si traduce in quote di ammortamento fiscale più elevate, deducibili dalla base imponibile IRES o IRPEF nel corso della vita utile del bene. Il risparmio d'imposta è distribuito nel tempo, ma si accumula sull'intera durata dell'ammortamento.

Per un'impresa soggetta a IRES al 24%, una maggiorazione dell'80% su un investimento da 500.000 euro genera un extra-deduzione di 400.000 euro distribuita sugli anni di vita utile del bene, con un risparmio fiscale complessivo di 96.000 euro. Per un'impresa soggetta a IRPEF con aliquota marginale elevata, l'effetto può essere ancora più significativo.

Il vantaggio rispetto ai crediti d'imposta. Il meccanismo della deduzione è più robusto rispetto al credito d'imposta perché non dipende da plafond annuali definiti in legge di bilancio né da istruttorie di approvazione. La maggiorazione spetta a chi rispetta i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla norma: non si "esaurisce" come un fondo.

Come funziona la maggiorazione: il meccanismo della maxideduzione

L'agevolazione opera esclusivamente sul piano fiscale: la maggiorazione del costo non ha effetti sul bilancio civilistico dell'impresa (il bene continua ad essere iscritto al suo costo storico nello stato patrimoniale), ma modifica il valore rilevante ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dalla base imponibile IRES e IRPEF.

Il calcolo avviene in questo modo. Se un'impresa acquista un bene 4.0 del costo di 1.000.000 di euro e l'aliquota di maggiorazione applicabile è dell'80%, il costo fiscalmente rilevante diventa 1.800.000 di euro. Le quote di ammortamento annuali vengono calcolate su questo valore maggiorato, secondo i coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988. La differenza tra le quote basate sul costo maggiorato e quelle basate sul costo storico costituisce una deduzione aggiuntiva che riduce la base imponibile dell'impresa per ciascun anno di ammortamento.

La base di calcolo dell'agevolazione è assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi già ricevuti per i medesimi costi ammissibili. Se sull'investimento è stato ottenuto un contributo a fondo perduto pari al 30% del costo, la maggiorazione si calcola sul 70% rimanente.

Quali beni rientrano nell'iperammortamento 2026

La norma individua due categorie di investimenti ammissibili, entrambe definite con riferimento agli allegati della Legge 199/2025.

Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V)

Rientrano in questa categoria i beni strumentali nuovi elencati nell'Allegato IV (beni materiali) e nell'Allegato V (beni immateriali) della Legge 199/2025, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione non è un requisito opzionale: è la condizione che distingue un bene 4.0 da un bene ordinario e che dà diritto alla maggiorazione.

I beni materiali 4.0 comprendono macchine utensili a controllo numerico, robot collaborativi, sistemi di misura e collaudo ad alta tecnologia, magazzini automatizzati, veicoli a guida autonoma e sistemi di manifattura additiva. Ogni bene deve possedere almeno due delle caratteristiche tecnologiche previste dalla normativa: controllo per mezzo di CNC e/o PLC, interconnessione, integrazione automatizzata, interfaccia tra uomo e macchina, rispetto dei parametri di sicurezza, qualità e sostenibilità.

I beni immateriali 4.0 comprendono software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione intelligente dei processi aziendali: sistemi MES, ERP, software per la simulazione e il digital twin, piattaforme di analisi dei dati, soluzioni di cybersecurity industriale.

Beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

La seconda categoria comprende beni materiali nuovi strumentali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199. È una categoria che riflette l'attenzione crescente della normativa fiscale verso la transizione energetica delle imprese.

Requisito fondamentale: la novità del bene

Tutti i beni devono essere nuovi. I beni usati, rigenerati o ricondizionati non sono ammissibili, anche se dotati di certificazione CE o di dichiarazione di conformità. I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato italiano.

Aggiornamento marzo 2026: il Decreto Fiscale entrato in vigore il 28 marzo 2026 ha soppresso il requisito che i beni fossero prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo. I beni di qualsiasi origine geografica sono ora ammissibili, purché soddisfino gli altri requisiti tecnici.

Chi può accedere all'iperammortamento 2026

L'agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal settore di attività. Rientrano nell'ambito di applicazione le società di capitali (srl, spa, sapa), le società di persone con reddito d'impresa, le imprese individuali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La fruizione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Questi requisiti devono essere soddisfatti al momento in cui si intende fruire dell'agevolazione: una violazione accertata può precludere la deduzione anche per investimenti già realizzati.

Non rientrano nell'ambito di applicazione i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, le holding pure non esercenti attività commerciale, e le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La procedura operativa: comunicazioni e attestazioni

L'iperammortamento non richiede una domanda preventiva di ammissione, ma prevede specifici adempimenti documentali e comunicativi che l'impresa deve rispettare per poter fruire della maggiorazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Attestazione tecnica. Per i beni materiali e immateriali 4.0, l'impresa deve acquisire un'attestazione che certifica il possesso delle caratteristiche tecniche richieste dagli Allegati IV e V e l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, l'attestazione deve essere una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale. Per i beni di costo inferiore, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazioni al GSE. Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) è coinvolto nella gestione procedurale dell'iperammortamento. Le imprese beneficiarie devono trasmettere al GSE una comunicazione di conferma all'avvio dell'utilizzo del bene e una comunicazione di completamento al termine dell'investimento, avvenuta l'interconnessione dei beni. Le comunicazioni di completamento devono essere trasmesse entro il 15 novembre 2028 (termine prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE).

Documentazione da conservare. L'impresa deve conservare tutta la documentazione relativa all'investimento: fatture di acquisto, contratti di leasing, dichiarazioni del fornitore sulle caratteristiche tecniche dei beni, attestazioni di interconnessione, documentazione di pagamento. In caso di controllo, la mancanza di anche uno solo di questi documenti può mettere a rischio la fruizione della maggiorazione.

Cumulabilità con altri incentivi

La questione della cumulabilità dell'iperammortamento con altri strumenti agevolati è uno degli aspetti più rilevanti da pianificare prima di avviare un investimento.

Non cumulabile con il regime transitorio Transizione 4.0. L'iperammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207: si tratta degli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo, che possono ancora accedere al credito d'imposta Transizione 4.0 entro il 30 giugno 2026. Non è possibile scegliere entrambe le agevolazioni per lo stesso investimento.

Cumulabile con la Nuova Sabatini. L'iperammortamento è cumulabile con il contributo in conto interessi della Nuova Sabatini sullo stesso investimento, a condizione che la base di calcolo dell'iperammortamento sia ridotta del valore del contributo Nuova Sabatini ricevuto (la base si assume al netto delle sovvenzioni). È la combinazione più frequente e più vantaggiosa per le PMI che investono in beni strumentali 4.0.

Cumulabile con il Fondo di Garanzia PMI. La garanzia pubblica sul finanziamento bancario non interferisce con la fruizione dell'iperammortamento, poiché agisce sul lato della provvista finanziaria e non sul costo dell'investimento.

Cumulabile con i fondi strutturali europei (POR-FESR). È possibile combinare l'iperammortamento con contributi regionali a fondo perduto finanziati dai fondi POR-FESR, entro i limiti delle intensità di aiuto massime previste dalla normativa europea per settore e dimensione aziendale.

Credito d'imposta R&S e innovazione tecnologica. Per le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo o di innovazione tecnologica, è possibile cumulare l'iperammortamento con il credito d'imposta R&S su costi diversi da quelli dei beni strumentali oggetto della maggiorazione.
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Le imprese con ordini in corso al 31 dicembre 2025

Le imprese che avevano già avviato investimenti in regime Transizione 5.0 e non hanno potuto utilizzare il credito d'imposta per esaurimento delle risorse disponibili (le cosiddette "imprese esodate") ricevono un riconoscimento pari all'89,77% del credito d'imposta originariamente spettante, calcolato secondo le regole di Transizione 5.0.

Per gli investimenti in cui l'ordine era stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2025 e gli acconti versati erano pari almeno al 20% del costo, rimane applicabile il credito d'imposta Transizione 4.0 originale per le consegne completate entro il 30 giugno 2026, a condizione di non accedere contemporaneamente all'iperammortamento.

La pianificazione corretta del timing degli investimenti, in relazione a queste date di confine, può fare la differenza tra l'accesso a regimi agevolativi alternativi con condizioni molto diverse.

Come AD LAB affianca le imprese sull'iperammortamento 2026

Il corretto accesso all'iperammortamento richiede competenze che si collocano a cavallo tra la consulenza fiscale, la verifica tecnica e la gestione documentale. Un errore in ciascuna di queste tre aree può tradursi nella perdita totale o parziale del beneficio.

Verifica preventiva di ammissibilità. Prima di procedere all'acquisto, analizziamo le caratteristiche tecniche dei beni da acquistare e la loro inclusione negli Allegati IV e V della Legge 199/2025. La verifica preventiva permette di confermare che l'investimento programmato dà effettivamente diritto alla maggiorazione, evitando di scoprire a posteriori che un bene non soddisfa i requisiti di interconnessione o non rientra nelle categorie previste.

Pianificazione della combinazione ottimale di incentivi. Per ogni investimento valutiamo quale combinazione di strumenti produce il beneficio complessivo più elevato: iperammortamento da solo, iperammortamento combinato con Nuova Sabatini, iperammortamento combinato con contributi regionali. La scelta ottimale dipende dal profilo fiscale dell'impresa, dall'importo dell'investimento e dalla tipologia di beni.

Gestione della documentazione e delle comunicazioni GSE. Curiamo la raccolta e la conservazione di tutta la documentazione richiesta (perizie tecniche, attestazioni di interconnessione, documentazione di acquisto) e gestiamo le comunicazioni obbligatorie verso il GSE nei termini previsti.

Pianifica l'investimento tecnologico della tua impresa sfruttando l'iperammortamento 2026

Il meccanismo dell'iperammortamento premia le imprese che programmano gli investimenti con anticipo e con la documentazione tecnica corretta già predisposta al momento dell'acquisto. Analizziamo insieme l'investimento che hai in programma e valutiamo come strutturarlo per massimizzare il beneficio fiscale.

Domande frequenti sull'Iperammortamento 2026

Cos'è l'iperammortamento 2026 e in cosa si differenzia dai crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0?

L'iperammortamento 2026, introdotto dai commi 427-436 dell'art. 1 della Legge 199/2025, è un meccanismo di maxideduzione extracontabile: aumenta il valore fiscalmente rilevante del bene strumentale ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili da IRES e IRPEF. Non genera un credito da compensare in F24, a differenza dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0 che lo sostituisce. Il risparmio fiscale si distribuisce lungo la vita utile del bene, ma è più robusto perché non dipende da plafond annuali esauribili.

Qual è la maggiorazione massima prevista dall'iperammortamento?

L'aliquota massima di maggiorazione è del 180%. Su un investimento da 1.000.000 di euro, il costo fiscalmente rilevante diventa 2.800.000 di euro. Le quote di ammortamento fiscale sono calcolate su questo valore maggiorato, con un risparmio d'imposta complessivo che dipende dall'aliquota IRES o IRPEF applicabile all'impresa. La base di calcolo è assunta al netto di eventuali contributi pubblici già ricevuti per lo stesso investimento.

Quali sono i requisiti tecnici per far rientrare un macchinario nella categoria 4.0?

Il bene materiale deve essere incluso nell'Allegato IV della Legge 199/2025 e deve possedere almeno due delle cinque caratteristiche tecnologiche previste dalla normativa: controllo tramite CNC e/o PLC, interconnessione al sistema aziendale, integrazione automatizzata nel flusso produttivo, interfaccia uomo-macchina avanzata, rispetto dei parametri di sicurezza, qualità e sostenibilità certificati. Deve inoltre essere fisicamente e logicamente interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di completamento al GSE.

Un bene prodotto fuori dall'Unione Europea può beneficiare dell'iperammortamento?

Sì, dal 28 marzo 2026. Il Decreto Fiscale entrato in vigore in quella data ha soppresso il requisito che i beni fossero prodotti in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo, originariamente previsto nella Legge di Bilancio 2026. Beni di qualsiasi provenienza geografica sono ora ammissibili, purché soddisfino tutti gli altri requisiti tecnici e di novità previsti dalla normativa.

L'iperammortamento si può cumulare con la Nuova Sabatini?

Sì, ma con una riduzione della base di calcolo. Se sull'investimento viene ottenuto il contributo in conto interessi della Nuova Sabatini, la base su cui si calcola la maggiorazione dell'iperammortamento deve essere ridotta del valore del contributo ricevuto. La combinazione dei due strumenti resta comunque tra le più vantaggiose per le PMI che investono in beni strumentali 4.0, poiché sfrutta sia il risparmio fiscale dell'iperammortamento sia il contributo diretto della Nuova Sabatini.

Cosa succede se il bene viene venduto prima del termine dell'ammortamento?

Se durante il periodo di fruizione della maggiorazione il bene viene ceduto a titolo oneroso, o destinato a strutture produttive ubicate all'estero, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. La sostituzione è quindi la condizione per preservare il beneficio in caso di alienazione anticipata del bene.

Quali sono le comunicazioni da trasmettere e a chi?

Le imprese devono trasmettere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) una comunicazione di conferma all'avvio dell'utilizzo del bene e una comunicazione di completamento al termine dell'investimento, attestando l'avvenuta interconnessione. Le comunicazioni di completamento devono pervenire al GSE entro il 15 novembre 2028. Questo termine è prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE stesso.

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