Credito d'Imposta Ricerca e Sviluppo 2026

Cosa è Rimasto, Cosa è Scaduto e Come Usarlo

Il 31 dicembre 2025 ha chiuso un capitolo importante nel sistema italiano degli incentivi fiscali per l'innovazione. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha ridisegnato il perimetro dei crediti d'imposta disponibili per le imprese che investono in ricerca, sviluppo e innovazione, e la mappa è cambiata in modo sostanziale rispetto agli anni precedenti.

Il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo puro, disciplinato dall'art. 1 comma 200 della L. 160/2019, è confermato al 10% fino al 2031, con un massimale di 5 milioni di euro annui per beneficiario. Il credito design e ideazione estetica (art. 1 comma 202 L. 160/2019) è stato prorogato e potenziato al 10% per il solo periodo d'imposta 2026, con massimale di 2 milioni di euro annui e un tetto complessivo di spesa di 60 milioni di euro a livello nazionale.

Il credito per innovazione tecnologica, invece, nella versione ordinaria (comma 201) e nelle versioni 4.0 e green (comma 203), è cessato il 31 dicembre 2025 e non è stato prorogato. Le spese sostenute fino a quella data restano agevolabili, e i crediti già maturati possono essere utilizzati nelle annualità successive secondo le regole ordinarie. Ma per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 in poi, se non rientrano nella definizione tecnica di ricerca e sviluppo, non esiste più un incentivo fiscale automatico di questo tipo.

Per molte imprese italiane questa distinzione è diventata discriminante: un'attività che fino all'anno scorso era agevolata come "innovazione tecnologica" può non qualificarsi come "ricerca e sviluppo" nel senso tecnico della normativa. La differenza non è semantica. È la differenza tra un credito che si matura e uno che, in sede di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, viene disconosciuto con obbligo di restituzione e sanzioni.

AD LAB Consulting affianca le imprese nella corretta classificazione delle attività, nella documentazione dei progetti e nell'utilizzo sicuro dei crediti d'imposta R&S ancora in vigore.

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Cos'è il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo: definizione tecnica

Il credito d'imposta R&S è un incentivo fiscale che riduce le imposte dovute dall'impresa in misura proporzionale alle spese sostenute per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Non è un trasferimento diretto di denaro: è un credito da utilizzare in compensazione tramite modello F24, a riduzione delle imposte sui redditi, dell'IVA, dei contributi previdenziali e degli altri tributi compensabili.

La definizione delle attività ammissibili segue il Manuale di Frascati dell'OCSE, che l'Agenzia delle Entrate richiama come riferimento tecnico per la classificazione. Le tre categorie rilevanti sono queste.

Ricerca fondamentale. Attività sperimentale o teorica volta ad acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza un'applicazione o un utilizzo pratici diretti. È la categoria più difficile da documentare per la maggior parte delle PMI, ma anche quella con minore rischio di contestazione quando è correttamente classificata.

Ricerca industriale. Ricerca pianificata o indagine critica mirante ad acquisire nuove conoscenze per essere utilizzate per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, o per migliorare significativamente prodotti, processi o servizi esistenti. Deve esserci un obiettivo pratico ben definito, ma il risultato non è ancora prevedibile all'avvio.

Sviluppo sperimentale. Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, imprenditoriale e commerciale, allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. È la categoria più frequente nelle PMI manifatturiere, ma anche quella più spesso contestata dall'Agenzia delle Entrate quando la documentazione è insufficiente.

Il discrimine rispetto all'innovazione tecnologica ordinaria, che non è più agevolata dal 2026, è la presenza di un elemento di incertezza scientifica o tecnologica: il risultato dell'attività non deve essere prevedibile con le conoscenze tecniche disponibili all'inizio del progetto. Se l'esito è prevedibile applicando metodologie standard note, si tratta di innovazione ordinaria, non di R&S.

Il quadro dei crediti d'imposta in vigore nel 2026: tabella di sintesi

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: confermato al 10%

Base normativa: art. 1 comma 200 L. 160/2019, confermato dalla L. 199/2025 fino al 31 dicembre 2031.

Aliquota: 10% delle spese ammissibili.

Massimale: 5.000.000 euro annui per beneficiario.

Utilizzo: in compensazione tramite modello F24, in quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

Chi può usarlo: tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla dimensione, dal settore e dalla forma giuridica, che svolgono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale in modo autonomo o in collaborazione con università, enti di ricerca o altre imprese.

Credito d'imposta Design e Ideazione Estetica: potenziato al 10% solo per il 2026

Base normativa: art. 1 comma 202 L. 160/2019, come modificato dalla L. 199/2025.

Aliquota 2026: 10% (aumentata dal 5% solo per il periodo d'imposta 2026, con tetto nazionale di spesa di 60 milioni di euro).

Massimale: 2.000.000 euro annui per beneficiario nel 2026.

Chi può usarlo: imprese che operano nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica, che sostengono spese per attività di design e ideazione estetica finalizzate alla concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campagne di prodotti. Non riguarda genericamente la creatività: serve un'attività progettuale specifica e documentabile.

Attenzione: l'aliquota al 10% è prevista solo per il 2026. Per gli anni successivi, la disciplina del credito design tornerà alla percentuale prevista dalla normativa vigente, che al momento non è stata confermata. Le imprese dei settori coinvolti hanno convenienza a massimizzare le spese ammissibili nel 2026.

Credito d'imposta Innovazione Tecnologica: cessato al 31 dicembre 2025

Base normativa: art. 1 commi 201 e 203 L. 160/2019.

Stato 2026: non prorogato dalla L. 199/2025. Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 restano agevolabili secondo le aliquote previste per l'anno di sostenimento. I crediti già maturati possono essere utilizzati in compensazione nelle annualità successive secondo le regole ordinarie. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, questo credito non esiste più.

Le spese ammissibili per il credito R&S

Le categorie di spesa ammissibili sono definite dall'art. 1 comma 200 della L. 160/2019 e riguardano esclusivamente le spese direttamente imputabili alle attività di R&S qualificate.

Personale. Le spese per ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato impiegati nelle attività di R&S, incluse le spese per personale con qualifica di ricercatore o tecnico assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Questa è tipicamente la voce di spesa più rilevante.

Contratti di ricerca. Spese per contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con altre imprese, per la realizzazione diretta delle attività di R&S ammissibili, anche con soggetti esteri.

Quote di ammortamento degli strumenti. Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice relativi a strumenti e attrezzature di laboratorio utilizzati nelle attività di R&S, nei limiti del costo di acquisto e della quota imputabile all'effettivo utilizzo nelle attività ammissibili.

Competenze tecniche e privative industriali. Spese per l'acquisizione di competenze tecniche e privative industriali (brevetti, licenze, know-how) relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Materiali, forniture e prodotti. Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, incluse le spese per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale.

Documentazione e certificazione: dove si concentra il rischio

Negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui crediti d'imposta R&S, recuperando somme significative in sede di accertamento. Il problema sistematico non è che le attività svolte dalle imprese siano false, ma che la documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare che quelle attività rientrano nella definizione tecnica di ricerca e sviluppo secondo le categorie del Manuale di Frascati.

La norma richiede che le attività di R&S siano documentate attraverso relazioni tecniche che descrivano in modo analitico l'obiettivo del progetto, le ipotesi scientifiche o tecnologiche da verificare, le metodologie adottate, il personale coinvolto e i risultati ottenuti. Per le attività svolte internamente, la relazione tecnica può essere predisposta dai responsabili dei singoli progetti o dall'organo di revisione. Per le attività commissionate all'esterno, la documentazione contrattuale e i deliverable devono essere coerenti con la classificazione R&S dichiarata.

La certificazione come strumento di protezione. Il D.L. 73/2022 (convertito con L. 122/2022) ha introdotto una procedura di certificazione preventiva delle attività di R&S presso i soggetti abilitati (GSE per la parte tecnica, organismi di certificazione accreditati). La certificazione non garantisce il riconoscimento automatico del credito, ma costituisce un elemento probatorio significativo in sede di accertamento e riduce il rischio di contestazione. Per le imprese che intendono maturare crediti R&S di importo rilevante, la certificazione è un investimento prudente.

Attenzione alle comunicazioni preventive. Il decreto 23 luglio 2024 del MIMIT ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva per l'utilizzo del credito d'imposta R&S. La mancata trasmissione della comunicazione nel termine previsto non preclude l'utilizzo del credito, ma è un adempimento formale da rispettare per evitare sanzioni accessorie.

Come si utilizza il credito d'imposta R&S: le regole di fruizione

Il credito d'imposta R&S viene utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con i codici tributo specifici previsti dall'Agenzia delle Entrate. Non può essere richiesto a rimborso né ceduto a terzi.

La compensazione è soggetta al limite generale di 250.000 euro annui previsto per i crediti d'imposta agevolativi, derogabile nei casi espressamente previsti dalla normativa. Per importi superiori, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Un punto critico spesso trascurato. I crediti d'imposta R&S non sono compensabili in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, ai sensi dell'art. 31 D.L. 78/2010. Prima di procedere con la compensazione, è necessario verificare la situazione dei debiti iscritti a ruolo per evitare blocchi operativi.

Come AD LAB affianca le imprese nella gestione del credito R&S

Lavorare correttamente con il credito d'imposta R&S richiede competenze che si estendono dalla classificazione tecnica delle attività alla gestione fiscale e documentale. Il nostro supporto si struttura in tre aree.

Classificazione e perimetro delle attività. Analizziamo le attività di R&S dell'impresa e verifichiamo quali rientrano nelle categorie ammissibili secondo la normativa e il Manuale di Frascati. Questa fase è la più critica: classificare come R&S attività che tecnicamente sono innovazione ordinaria espone l'impresa al rischio di accertamento e revoca del credito.

Strutturazione della documentazione tecnica. Costruiamo con l'impresa la documentazione necessaria: relazioni tecniche di progetto, time sheet del personale coinvolto, contratti con soggetti esterni, documenti di spesa correttamente imputati. Una documentazione solida è la prima difesa in sede di verifica.

Presidio degli adempimenti. Gestiamo le comunicazioni preventive obbligatorie, monitoriamo i termini di utilizzo del credito in compensazione e verifichiamo la coerenza tra le attività dichiarate e quelle documentate, riducendo il rischio di contestazioni successive.

La tua impresa investe in attività di ricerca e sviluppo? Verifichiamo insieme il perimetro agevolabile

Il quadro normativo del 2026 è più restrittivo rispetto agli anni precedenti, ma il credito R&S puro al 10% rimane uno degli strumenti più efficaci per le imprese che fanno davvero innovazione. Il primo passo è capire cosa delle tue attività rientra nella definizione tecnica di R&S.

Domande frequenti su Credito D'imposta Ricerca E Sviluppo

Il credito d'imposta innovazione tecnologica è ancora disponibile nel 2026?

No. Il credito per innovazione tecnologica (sia la versione ordinaria al 5% prevista dall'art. 1 comma 201 L. 160/2019, sia le versioni 4.0 e green al 5% di cui al comma 203) è cessato il 31 dicembre 2025 e non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2026. Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 restano agevolabili secondo le aliquote previste per il periodo di competenza, e i relativi crediti già maturati possono essere utilizzati nelle annualità successive. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, l'unico credito d'imposta disponibile per attività innovative è quello per R&S puro (10%) e, per i settori ammissibili, quello per design e ideazione estetica (10% solo nel 2026).

Qual è la differenza pratica tra R&S e innovazione tecnologica ai fini del credito?

La distinzione è tecnica e si fonda sul concetto di incertezza scientifica o tecnologica. Le attività di ricerca e sviluppo sono quelle in cui il risultato non è prevedibile con le conoscenze tecniche disponibili all'avvio del progetto: c'è un'ipotesi da verificare, un problema tecnico irrisolto da affrontare, un rischio di fallimento tecnico reale. Le attività di innovazione tecnologica ordinaria, invece, riguardano lo sviluppo di prodotti o processi nuovi o migliorati applicando metodologie e tecnologie già note. La differenza sembra sottile, ma per l'Agenzia delle Entrate è decisiva: se l'attività è classificabile come innovazione ordinaria, non c'è più un credito d'imposta applicabile dal 2026.

Tutte le imprese possono accedere al credito R&S o ci sono limitazioni per settore o dimensione?

Tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente da dimensione, settore produttivo e forma giuridica, possono accedere al credito d'imposta R&S se svolgono attività qualificabili come ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale. Non ci sono limitazioni di fatturato minimo o massimo né requisiti dimensionali. Le imprese in regime forfettario non possono fruirne perché non determinano l'imposta sul reddito nei modi ordinari.

Quanto vale il credito R&S su un investimento concreto?

Il credito è pari al 10% delle spese ammissibili, con massimale di 5 milioni di euro annui per beneficiario. Su 300.000 euro di spese ammissibili in personale ricercatore, contratti di ricerca con università e materiali di laboratorio, il credito maturato è di 30.000 euro, utilizzabile in compensazione F24 nelle annualità successive. Il calcolo è lineare, ma la correttezza della base di calcolo (cosa entra nelle spese ammissibili e cosa no) è l'elemento che più frequentemente genera contestazioni.

Il credito R&S è cumulabile con altri incentivi?

Sì, con alcune limitazioni. Il credito d'imposta R&S non è in regime de minimis e non si computa nel plafond di 300.000 euro del Regolamento UE 2023/2831. È cumulabile con altri incentivi purché il cumulo non superi il costo delle spese sostenute. Non è cumulabile con il credito d'imposta iperammortamento per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

Cosa succede se il credito R&S viene contestato dall'Agenzia delle Entrate?

Il disconoscimento del credito comporta il recupero delle somme compensate, maggiorate di interessi e sanzioni. Le sanzioni per utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti variano dal 25% al 200% dell'importo. Nei casi più gravi, quando la classificazione delle attività come R&S risulta manifestamente non corroborata dalla documentazione, può emergere profilo penale per indebita compensazione. È il rischio principale che rende indispensabile una documentazione tecnica solida e una classificazione corretta delle attività fin dall'inizio, non come intervento successivo in caso di verifica.

Come si certifica preventivamente un'attività di R&S?

Il D.L. 73/2022 (L. 122/2022) ha introdotto la procedura di certificazione preventiva delle attività di R&S presso soggetti abilitati: il GSE per la valutazione tecnica delle attività legate alla transizione ecologica e digitale, organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per le altre tipologie. La certificazione non è obbligatoria ma costituisce un elemento probatorio rilevante in caso di accertamento. Per importi significativi, il costo della certificazione è generalmente inferiore al valore del rischio coperto.

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